Categoria: Capo III – Attività dell’organo straordinario di liquidazione
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Art. 254 — Rilevazione della massa passiva
1. L’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione,…
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Art. 255 — Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
1. Nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 252, comma 4, lettera b), l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall’ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da…
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Art. 256 — Liquidazione e pagamento della massa passiva
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell’interno, cui provvede l’organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall’approvazione di cui all’articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l’elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.2. Unitamente al…
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Art. 257 — Debiti non ammessi alla liquidazione
1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all’articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.2. Il consiglio dell’ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all’articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai…
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Art. 258 — Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti
1. L’organo straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione…
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Art. 252 — Composizione, nomina e attribuzioni
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l’organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l’organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a…
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Art. 253 — Poteri organizzatori
1. L’organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell’ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive burocratiche.2. L’ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell’organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.3. Organo straordinario di liquidazione può auto…