Categoria: Capo II – Enti locali dissestati: disposizioni generali
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Art. 244 — Dissesto finanziario
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le…
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Art. 245 — Soggetti della procedura di risanamento
1. Soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell’ente.2. L’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.3. Gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
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Art. 246 — Deliberazione di dissesto
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che…
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Art. 247 — Omissione della deliberazione di dissesto
1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l’organo regionale di controllo venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all’ente e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto l’organo regionale di controllo…
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Art. 248 — Conseguenze della dichiarazione di dissesto
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che…
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Art. 249 — Limiti alla contrazione di nuovi mutui
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo…
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Art. 250 — Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso,, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in…
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Art. 251 — Attivazione delle entrate proprie
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell’ente, o il commissario nominato ai sensi dell’articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti…