Categoria: Capo I – Enti locali deficitari: disposizioni generali
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Art. 242 — Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli
1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.2.…
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Art. 243 — Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parie della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai…
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Art. 243 bis — Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a…
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Art. 243 ter — Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali
1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243 bis lo Stato prevede un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”.2. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e…
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Art. 243 quater — Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione
1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all’articolo 243 bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all’articolo 155-bis, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge…
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Art. 243 quinquies — Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso
1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell’ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma…
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Art. 243 sexies — Pagamento di debiti
1. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 243 ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243 bis .2. Non sono ammessi atti…