Categoria: Titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati (artt. 242-269)
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Art. 246 — Deliberazione di dissesto
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che…
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Art. 262 — Inosservanza degli obblighi relativi all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. L’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, o l’emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell’interno integrano l’ipotesi di cui all’articolo…
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Art. 247 — Omissione della deliberazione di dissesto
1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l’organo regionale di controllo venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all’ente e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto l’organo regionale di controllo…
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Art. 263 — Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche
1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell’interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all’articolo 259, comma 4.2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell’interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della…
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Art. 248 — Conseguenze della dichiarazione di dissesto
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che…
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Art. 264 — Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
1. A seguito dell’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio l’ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce.2. Con il decreto di cui all’articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall’ente nonché…
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Art. 249 — Limiti alla contrazione di nuovi mutui
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo…
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Art. 265 — Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell’ente locale, con…
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Art. 250 — Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso,, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in…
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Art. 266 — Prescrizioni in materia di investimenti
1. Dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall’articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all’assunzione di mutui per investimento ed all’emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
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Art. 251 — Attivazione delle entrate proprie
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell’ente, o il commissario nominato ai sensi dell’articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti…
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Art. 267 — Prescrizioni sulla dotazione organica
1. Per la durata del risanamento, come definita dall’articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell’articolo 259 non può essere variata in aumento.
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Art. 252 — Composizione, nomina e attribuzioni
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l’organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l’organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a…
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Art. 268 — Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all’articolo 193, o l’insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all’articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell’organo regionale di controllo la segnalazione…
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Art. 242 — Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli
1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.2.…
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Art. 253 — Poteri organizzatori
1. L’organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell’ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive burocratiche.2. L’ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell’organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.3. Organo straordinario di liquidazione può auto…
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Art. 268 bis — Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività
1. Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l’onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e…
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Art. 243 — Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parie della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai…
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Art. 254 — Rilevazione della massa passiva
1. L’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione,…
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Art. 268 ter — Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all’articolo 268-bis
1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell’articolo 268 bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura…
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Art. 243 bis — Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a…
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Art. 255 — Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
1. Nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 252, comma 4, lettera b), l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall’ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da…
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Art. 269 — Modalità applicative della procedura di risanamento
1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.2. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del…
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Art. 243 ter — Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali
1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243 bis lo Stato prevede un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”.2. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e…
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Art. 256 — Liquidazione e pagamento della massa passiva
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell’interno, cui provvede l’organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall’approvazione di cui all’articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l’elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.2. Unitamente al…
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Art. 243 quater — Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione
1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all’articolo 243 bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all’articolo 155-bis, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge…
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Art. 257 — Debiti non ammessi alla liquidazione
1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all’articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.2. Il consiglio dell’ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all’articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai…
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Art. 243 quinquies — Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso
1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell’ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma…
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Art. 258 — Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti
1. L’organo straordinario di liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione…
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Art. 243 sexies — Pagamento di debiti
1. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 243 ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243 bis .2. Non sono ammessi atti…
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Art. 259 — Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 252, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell’esercizio finanziario per il quale risulta non…
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Art. 244 — Dissesto finanziario
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le…
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Art. 260 — Collocamento in disponibilità del personale eccedente
1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell’articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.2. Il Ministero dell’interno assegna all’ente locale per il personale posto in disponibilità…
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Art. 245 — Soggetti della procedura di risanamento
1. Soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell’ente.2. L’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.3. Gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
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Art. 261 — Istruttoria e decisione sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. L’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l’ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall’ente per consolidare la propria…