Categoria: Titolo VII – Revisione economico-finanziaria (artt. 234-241)
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Art. 234 — Organo di revisione economico-finanziario
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli…
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Art. 235 — Durata dell’incarico e cause di cessazione
1. L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione…
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Art. 236 — Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale.2. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina,…
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Art. 237 — Funzionamento del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
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Art. 238 — Limiti all’affidamento di incarichi
1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell’ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più…
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Art. 239 — Funzioni dell’organo di revisione
1. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite…
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Art. 240 — Responsabilità dell’organo di revisione
1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei loro ufficio.
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Art. 241 — Compenso dei revisori
1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.2. Il compenso…