Categoria: Capo V – Adempimenti e verifiche contabili
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Art. 223 — Verifiche ordinarie di cassa
1. L’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’articolo 233.2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell’amministrazione dell’ente.
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Art. 224 — Verifiche straordinarie di cassa
1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l’organo…
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Art. 225 — Obblighi di documentazione e conservazione
1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell’esercizio, ai seguenti adempimenti: a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224; c) conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge. 2. Le modalità e la periodicità di trasmissione…
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Art. 226 — Conto del tesoriere
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’articolo 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui…