Categoria: Capo III – Pagamento delle spese
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Art. 220 — Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento.
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Art. 216 — Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuali dal tesoriere
1. [I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l’ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché…
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Art. 217 — Estinzione dei mandati di pagamento
1. L’estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
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Art. 218 — Annotazione della quietanza
1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all’ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.2. Su richiesta dell’ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.
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Art. 219 — Mandati non estinti al termine dell’esercizio
1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.