Categoria: Capo I – Principi generali

  • Art. 201 — Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario

    1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate, nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento alla possibilità di indebitamento, ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di…

  • Art. 199 — Fonti di finanziamento

    1. Per l’attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti,…

  • Art. 200 — Gli investimenti

    1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l’organo deliberante, nell’approvare il progetto od il piano esecutivo dell’investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle…