Categoria: Titolo IV – Investimenti (artt. 199-207)
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Art. 199 — Fonti di finanziamento
1. Per l’attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti,…
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Art. 200 — Gli investimenti
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l’organo deliberante, nell’approvare il progetto od il piano esecutivo dell’investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle…
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Art. 201 — Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario
1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate, nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento alla possibilità di indebitamento, ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di…
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Art. 202 — Ricorso all’indebitamento
1. Il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 e per altre destinazioni di legge.2. Le relative entrate hanno destinazione…
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Art. 203 — Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento
1. Il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni : a) avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti. 2. Ove nel corso dell’esercizio si…
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Art. 204 — Regole particolari per l’assunzione di mutui
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 203, l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a…
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Art. 205 — Attivazione di prestiti obbligazionari
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
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Art. 205 bis — Contrazione di aperture di credito
1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.2. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 204, comma 3.3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole…
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Art. 206 — Delegazione di pagamento
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione.2. L’atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell’ente locale e costituisce titolo esecutivo.
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Art. 207 — Fideiussione
1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di…