Categoria: Titolo III – Gestione del bilancio (artt. 178-198 bis)
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Art. 191 — Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa…
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Art. 192 — Determinazioni a contrattare e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti…
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Art. 193 — Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico , con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa…
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Art. 178 — Fasi dell’entrata
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la riscossione ed il versamento.
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Art. 194 — Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o…
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Art. 179 — Accertamento
1. L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo “Accensione prestiti” sono accertate nei limiti…
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Art. 195 — Utilizzo di entrate vincolate
1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti…
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Art. 180 — Riscossione
1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell’entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all’ente.2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all’articolo…
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Art. 196 — Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente…
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Art. 181 — Versamento
1. Il versamento costituisce l’ultima fase dell’entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente.2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del…
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Art. 197 — Modalità del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, di cui all’articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente.2. Il controllo di gestione si articola…
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Art. 182 — Fasi della spesa
1. Le fasi di gestione della spesa sono l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento.
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Art. 198 — Referto del controllo di gestione
1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono…
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Art. 183 — Impegno di spesa
1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151.2. Con…
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Art. 198 bis — Comunicazione del referto
1. Nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 198, anche alla Corte dei…
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Art. 184 — Liquidazione della spesa
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto.2. La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di…
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Art. 185 — Ordinazione e pagamento
1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell’ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene…
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Art. 186 — Risultato contabile di amministrazione
1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in…
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Art. 187 — Composizione del risultato di amministrazione
1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. L’indicazione della destinazione…
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Art. 188 — Disavanzo di amministrazione
1. L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo…
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Art. 189 — Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.2. Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto…
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Art. 190 — Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio.2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell’articolo 183.3. Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.