Categoria: Capo II – Competenze in materia di bilanci
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Art. 174 — Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati
1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.2. Il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini…
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Art. 175 — Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.3. Le…
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Art. 176 — Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali
1. I prelevamenti dal fondo di riserva , dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
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Art. 177 — Competenze dei responsabili dei servizi
1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all’adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall’organo esecutivo.