Categoria: Capo II – Segretari comunali e provinciali
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Art. 106 — Disposizioni finali e transitorie
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell’assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell’albo ai…
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Art. 97 — Ruolo e funzioni
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all’articolo 102 e iscritto all’albo di cui all’articolo 98.2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla…
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Art. 98 — Albo nazionale
1. L’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.2. Il numero complessivo degli iscritti all’albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia…
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Art. 99 — Nomina
1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 98.2. Salvo quanto disposto dall’articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente…
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Art. 100 — Revoca
1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.
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Art. 101 — Disponibilità e mobilità
1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni .2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all’albo ed è posto a disposizione dell’Agenzia autonoma di cui all’articolo 102 per le attività dell’Agenzia stessa o per l’attività…
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Art. 102 — Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali [ABROGATO]
[1. È istituita l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno.2. L’Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall’Anci, da un presidente di…
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Art. 103 — Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia autonoma [ABROGATO]
[1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento contabile dell’Agenzia, l’amministrazione dell’albo e la sua articolazione in…
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Art. 104 — Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali
1. L’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l’eventuale stipula di convenzioni per l’attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione…
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Art. 105 — Regioni a statuto speciale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione.2. Nel territorio della regione Trentino – Alto Adige, fino, all’emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l’applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.