Categoria: Capo IV – Comunità montane
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Art. 27 — Natura e ruolo
1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti…
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Art. 28 — Funzioni
1. L’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l’esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti…
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Art. 29 — Comunità isolane o di arcipelago
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell’arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.