Categoria: Capo I – Comune
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Art. 13 — Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.2. Il…
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Art. 14 — Compiti del comune per servizi di competenza statale
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’articolo 54.3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari,…
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Art. 15 — Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come…
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Art. 16 — Municipi
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l’organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli…
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Art. 17 — Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città…
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Art. 18 — Titolo di città
1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza.