Categoria: Capo VI – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
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Art. 145 — Procedura sanzionatoria
1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria,…
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Art. 145 bis — Procedure contenziose
1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112 bis, 113 e 128 duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente,…
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Art. 145 ter — Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applicate
1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse.
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Art. 145 quater — Disposizioni di attuazione
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.