Categoria: Capo V – Altre sanzioni
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Art. 144 — Altre sanzioni amministrative alle società o enti
1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento…
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Art. 144 bis — Ordine di porre termine alle violazioni
1. Per le violazioni previste dall’articolo 144, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d’Italia può, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell’ente una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine…
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Art. 144 ter — Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale
1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate dall’articolo 144, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni…
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Art. 144 quater — Criteri per la determinazione delle sanzioni
1. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d’Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di…
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Art. 144 quinquies — Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili
1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144 bis e 144 ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del…
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Art. 144 sexies — Obbligo di astensione
1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.
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Art. 144 septies — Applicazione delle sanzioni nell’ambito del MVU
1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d’Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente…
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Art. 144 octies — Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia
1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 60 bis, comma 10, la Banca d’Italia chiede all’autorità competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore in…
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Art. 144 novies — Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell’Unione europea
1. La Banca d’Italia applica le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 69.2 esclusivamente su richiesta dell’autorità dello Stato dell’Unione europea competente all’esercizio della vigilanza consolidata. In questi casi la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 145.2. La Banca d’Italia può chiedere all’autorità dello Stato dell’Unione europea competente all’esercizio della…
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Art. 141 — False comunicazioni relative a intermediari finanziari [ABROGATO]
[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall’articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell’arresto fino a tre anni.]
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Art. 142 — Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione [ABROGATO]
[1. L’omessa dichiarazione di decadenza dall’ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall’articolo 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.]
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Art. 143 — Emissione di valori mobiliari [ABROGATO]
[L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell’operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3. 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un…