Categoria: Capo I – Abusivismo bancario e finanziario
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Art. 130 — Abusiva attività di raccolta del risparmio
1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
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Art. 131 — Abusiva attività bancaria
1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
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Art. 131 bis — Abusiva emissione di moneta elettronica
1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall’articolo 114 bis senza essere iscritto nell’albo previsto dall’articolo 13 o in quello previsto dall’articolo 114 bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
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Art. 131 ter — Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento
1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall’articolo 114 sexies senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 114 novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
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Art. 132 — Abusiva attività finanziaria
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.
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Art. 132 bis — Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale
1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131 bis, 131 ter e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero…
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Art. 133 — Abuso di denominazione
1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno…