Categoria: Capo I bis – Credito immobiliare ai consumatori
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Art. 120 noviesdecies — Disposizioni applicabili
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 118 bis,119, 120, comma 2, 120 ter, 120 quater.2. Il finanziatore e l’intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 127 bis.
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Art. 120 quinquies — Definizioni
1. Nel presente capo, l’espressione: a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a…
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Art. 120 sexies — Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) contratti di credito in cui il finanziatore: 1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene…
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Art. 120 septies — Principi generali
1. Il finanziatore e l’intermediario del credito, nell’ambito delle attività disciplinate dal presente capo: a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori; b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli…
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Art. 120 octies — Pubblicità
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.2. Gli annunci pubblicitari che riportano il…
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Art. 120 novies — Obblighi precontrattuali
1. Il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche: a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell’articolo 120…
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Art. 120 decies — Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito
1. L’intermediario del credito, in tempo utile prima dell’esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: a) la denominazione e la sede dell’intermediario del credito; b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi…
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Art. 120 undecies — Verifica del merito creditizio
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica…
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Art. 120 duodecies — Valutazione dei beni immobili
1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili.2. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di…
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Art. 120 terdecies — Servizi di consulenza
1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all’articolo 128 sexies, comma 2-bis.3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito: a) agiscono nel migliore interesse del…
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Art. 120 quaterdecies — Finanziamenti denominati in valuta estera
1. Se il credito è denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui è denominato il contratto in una delle seguenti valute: a) la valuta in cui è denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attività con le…
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Art. 120 quaterdecies 1 — Rimborso anticipato
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
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Art. 120 quindecies — Inadempimento del consumatore
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno…
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Art. 120 sexdecies — Osservatorio del mercato immobiliare
1. L’Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l’Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.
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Art. 120 septiesdecies — Remunerazioni e requisiti di professionalità
1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo nonché prestare…
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Art. 120 octiesdecies — Pratiche di commercializzazione abbinata
1. È vietata l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.2. È fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall’articolo 28 del…