Categoria: Titolo VI bis – Testo unico bancario
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Art. 128 decies — Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo
1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall’articolo 128 quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d’Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.2. L’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni…
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Art. 128 undecies — Organismo
1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.2. I primi componenti dell’organo di gestione dell’Organismo sono nominati con…
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Art. 128 duodecies — Disposizioni procedurali
1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128 quater, comma 2, e 128 sexies, comma 2, per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia,…
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Art. 128 terdecies — Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organismo
1. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d’Italia può accedere al sistema…
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Art. 128 quaterdecies — Ristrutturazione dei crediti
1. Per l’attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128 undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128 quater, comma 2.
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Art. 128 quattuordecies — Ristrutturazione dei crediti
1. Per l’attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128 undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128 quater, comma 2.
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Art. 128 quater — Agenti in attività finanziaria
1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono…
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Art. 128 quinquies — Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria
1. L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 128 quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di…
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Art. 128 sexies — Mediatori creditizi
1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto…
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Art. 128 septies — Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128 sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all’articolo 128 sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) sede legale e amministrativa o,…
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Art. 128 octies — Incompatibilità
1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 128 sexies,…
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Art. 128 novies — Dipendenti e collaboratori
1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128 quinquies, lettera c), ad…
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Art. 128 novies 1 — Operatività transfrontaliera
1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell’Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all’Organismo di cui all’articolo 128 undecies.2. Con riguardo ai contratti di credito…