Categoria: Titolo V ter – Testo unico bancario
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Art. 114 septies — Albo degli istituti di pagamento
1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresì le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario…
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Art. 114 octies — Attività accessorie esercitabili
1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento: a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia; b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni…
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Art. 114 novies — Autorizzazione
1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta…
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Art. 114 decies — Operatività transfrontaliera
1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato…
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Art. 114 undecies — Rinvio
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia.1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento…
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Art. 114 duodecies — Conti di pagamento e forme di tutela
1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma…
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Art. 114 terdecies — Patrimonio destinato
1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114 novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione…
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Art. 114 quaterdecies — Vigilanza
1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.1-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento,…
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Art. 114 quinquiesdecies — Scambio di informazioni
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con: a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento; b) altre…
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Art. 114 sexiesdecies — Deroghe
1. La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento dall’applicazione, in tutto o in parte, di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi…
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Art. 114 septiesdecies — Prestatori del servizio di informazione sui conti
1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114 octies, 114 novies, commi 4 e 5, 114 undecies, commi 1 e 1-ter, 114 duodecies, 114 terdecies, 114 sexiesdecies; si applicano gli articoli 126 bis, comma 4, 126 quater, comma 1, lettera a), 128, 128 ter.
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Art. 114 octiesdecies — Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca
1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l’apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l’apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di…
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Art. 114 sexies — Servizi di pagamento
1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e…