Categoria: Titolo IX – Testo unico bancario
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Art. 159 — Regioni a statuto speciale
1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d’Italia.2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d’Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai…
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Art. 159 bis — Informazioni da inserire nei piani di risanamento
1. Fino all’emanazione dei provvedimenti della Banca d’Italia previsti dall’articolo 69 quater, comma 3, e 69 quinquies, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni: a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacità complessiva di risanamento; b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate…
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Art. 160 — Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari [ABROGATO]
[1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.]
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Art. 161 — Norme abrogate
1. Sono o restano abrogati: il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; la legge 15 luglio 1906, n. 441; il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620; il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158; il regio decreto…
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Art. 162 — Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Art. 150 ter — Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo
01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria è consentita, previa modifica dello statuto sociale, l’emissione di azioni di finanziamento…
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Art. 150 quater — Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari
1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi…
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Art. 151 — Banche pubbliche residue
1. L’operatività, l’organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
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Art. 152 — Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria
1. Entro il 1 gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell’esercizio dell’attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non…
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Art. 153 — Disposizioni relative a particolari operazioni di credito
1. Fino all’emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia previste dall’art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d’Italia.3. Gli enti non bancari abilitati…
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Art. 154 — Fondo interbancario di garanzia
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall’art. 45, si applicano le disposizioni dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
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Art. 155 — Soggetti operanti nel settore finanziario [ABROGATO]
[1. I soggetti che esercitano le attività previste dall’art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.2. L’art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l’innovazione e lo…
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Art. 156 — Modifica di disposizioni legislative
1. L’art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente: “Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). – 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all’art. 4 vigilano sull’osservanza delle norme contenute…
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Art. 157 — Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
1. L’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Ambito d’applicazione). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo; d)…
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Art. 158 — Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare [ABROGATO]
[1. Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell’art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.2.…
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Art. 146 — Sorveglianza sul sistema dei pagamenti
1. La Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d’Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi…
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Art. 147 — Altri poteri delle autorità creditizie
1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141,…
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Art. 148 — Obbligazioni stanziabili [ABROGATO]
[1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d’Italia.]
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Art. 149 — Banche popolari
1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell’art. 29.2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto…
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Art. 150 — Banche di credito cooperativo
1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 gennaio 1993 possono mantenere l’originaria denominazione purché integrata dall’espressione “credito cooperativo”.2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1 gennaio 1997.…
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Art. 150 bis — Disposizioni in tema di banche cooperative
1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo,…