Categoria: Sezione II – Società del gruppo
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Art. 100 — Amministrazione straordinaria
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del…
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Art. 101 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato…
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Art. 102 — Procedure proprie delle singole società
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili, fermo restando l’articolo 102…
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Art. 102 bis — Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa
1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole società italiane del gruppo, diverse dalle società strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all’articolo 80,…