Categoria: Sezione I – Capogruppo

  • Art. 98 — Amministrazione straordinaria

    1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo italiana di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.2. L’amministrazione straordinaria della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall’art. 70, può essere disposta quando: a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 61, comma 4; b) una delle…

  • Art. 98 bis — Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo [ABROGATO]

    [1. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre…

  • Art. 99 — Liquidazione coatta amministrativa

    1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo italiana si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall’art. 80, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.3. I commissari liquidatori…

  • Art. 99 bis — Liquidazione ordinaria

    1. Le capogruppo italiane informano tempestivamente la Banca d’Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d’Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.2. Non si può dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se…