Categoria: Sezione IV – Sistemi di garanzia dei depositanti
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Art. 96 bis 4 — Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia
1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l’immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.
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Art. 96 ter — Poteri della Banca d’Italia
1. La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti: a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una…
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Art. 96 quater — Esclusione
1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall’adesione ai sistemi stessi.2. L’inadempimento è contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d’Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non…
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Art. 96 quater 1 — Prestiti fra sistemi di garanzia
1. Un sistema di garanzia può erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest’ultimo: a) non è in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell’insufficienza della propria dotazione finanziaria; b) ha già fatto ricorso ai contributi straordinari; c)…
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Art. 96 quater 2 — Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti
1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie è effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d’Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest’ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano: a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni…
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Art. 96 quater 3 — Adesione ad altro sistema di garanzia
1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne dà comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca d’Italia e al sistema di garanzia a cui aderisce. Durante questo periodo, la banca è tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia…
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Art. 96 quater 4 — Interventi finanziati su base volontaria
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 96 bis, comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalità ivi indicate, il sistema di garanzia può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall’articolo…
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Art. 96 quinquies — Liquidazione ordinaria
1. Le banche informano tempestivamente la Banca d’Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d’Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.2. Non si può dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non…
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Art. 96 — Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia
1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un…
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Art. 96.1 — Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia
1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell’importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all’articolo 96 bis 1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al…
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Art. 96.2 — Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse
1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l’ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se ciò è autorizzato dal sistema di garanzia e nell’ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30…
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Art. 96 bis — Interventi
1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti: a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie; b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti; c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti. 1-bis. I sistemi di garanzia: a) effettuano, nei limiti e secondo le…
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Art. 96 bis 1 — Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile
1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa , secondo quanto previsto dalla Sezione III, o della banca per la quale è stato adottato il provvedimento di cui all’articolo 96 bis 2, comma 01, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di…
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Art. 96 bis 2 — Modalità del rimborso dei depositi
01. Quando una banca si rende inadempiente all’obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d’Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l’accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe…
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Art. 96 bis 3 — Obblighi dei sistemi di garanzia
1. I sistemi di garanzia: a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività; b) effettuano con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all’articolo 96 bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni…