Categoria: Sezione III bis – Banche operanti in ambito comunitario
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Art. 95 bis — Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione
1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d’origine.1-bis. Le misure adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall’avvio della procedura di risanamento da parte dell’autorità…
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Art. 95 ter — Deroghe
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95 bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione: a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro; b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o…
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Art. 95 quater — Collaborazione tra autorità
1. Salvo che l’informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la Banca d’Italia informa le autorità di vigilanza e, se diverse, le autorità di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell’adozione dei provvedimenti di risanamento e dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone…
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Art. 95 quinquies — Pubblicità e informazione agli aventi diritto
1. I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.2. Le comunicazioni…
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Art. 95 sexies — Norme di attuazione
1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.
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Art. 95 septies — Applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004.