Categoria: Capo 02.I – Sostegno finanziario di gruppo
-
Art. 69 duodecies — Accordo di gruppo
1. La capogruppo di un gruppo bancario, le società italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre società incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69 ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell’intervento precoce…
-
Art. 69 terdecies — Autorizzazione dell’accordo
1. Il progetto di accordo è sottoposto all’autorizzazione della Banca d’Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell’articolo 69 quindecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche dell’Unione europea aderenti all’accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.2. La Banca d’Italia disciplina il procedimento per l’autorizzazione di cui al comma 1.3.…
-
Art. 69 quaterdecies — Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e concessione del sostegno
1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell’articolo 69 terdecies è sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell’organo amministrativo sull’interesse della società ad aderire all’accordo nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L’accordo…
-
Art. 69 quinquiesdecies — Condizioni per il sostegno
1. Il sostegno finanziario previsto dall’accordo è concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario; b) il sostegno finanziario è diretto a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle società…
-
Art. 69 sexiesdecies — Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni
1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d’Italia, che può vietare o limitarne l’esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all’articolo 69 quinquiesdecies non sono soddisfatte.2. La delibera di cui al comma 1 è trasmessa all’ABE nonché, se diverse dalla Banca d’Italia, all’autorità competente per la…
-
Art. 69 septiesdecies — Norme applicabili e disposizioni di attuazione
1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391 bis, 2467, 2497 quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 163, [[n164ccrissimpr]], 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera…