Categoria: Capo 01.I – Piani di risanamento
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Art. 69 ter — Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo; b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61; c) alle società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma…
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Art. 69 quater — Piani di risanamento
1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l’adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo…
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Art. 69 quinquies — Piani di risanamento di gruppo
1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo…
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Art. 69 sexies — Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo
1. La Banca d’Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati dell’Unione europea in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.2. Il piano di risanamento è trasmesso all’autorità…
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Art. 69 septies — Rapporti con le altre autorità e decisioni congiunte sui piani di risanamento
1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia coopera con le autorità competenti degli altri Stati dell’Unione europea per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 69 sexies, comma 3. Nella valutazione dei…
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Art. 69 octies — Misure attuative dei piani di risanamento
1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall’adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d’Italia.
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Art. 69 novies — Trasmissione dei piani di risanamento
1. Le banche e le capogruppo controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d’Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d’Italia.2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca…
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Art. 69 decies — Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni
1. La Banca d’Italia può, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l’adesione…
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Art. 69 undecies — Disposizioni di attuazione
1. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.