Categoria: Capo I – Vigilanza sulle banche
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Art. 51 — Vigilanza informativa
1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.1-bis. Le banche comunicano alla Banca d’Italia: a) la nomina e la mancata nomina del…
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Art. 52 — Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti
1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione…
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Art. 52 bis — Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a: a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del…
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Art. 52 ter — Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia
1. La Banca d’Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.2. La Banca d’Italia tiene conto dei criteri di cui all’articolo 52 bis, comma 2, lettere a) e b),…
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Art. 53 — Vigilanza regolamentare
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l’adeguatezza patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni detenibili; d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle…
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Art. 53 bis — Poteri di intervento
1. La Banca d’Italia può: a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto…
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Art. 53 ter — Misure macroprudenziali
1. La Banca d’Italia è autorità nazionale designata per l’adozione delle misure richiamate dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.
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Art. 54 — Vigilanza ispettiva
1. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell’Unione europea che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel…
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Art. 55 — Controlli sulle succursali in Italia di banche dell’Unione europea
1. La Banca d’Italia esercita controlli sulle succursali di banche dell’Unione europea nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite.
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Art. 56 — Modificazioni statutarie
1. La Banca d’Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.2. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’accertamento previsto dal comma 1.
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Art. 57 — Fusioni e scissioni
1. La Banca d’Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l’autorizzazione non è necessaria quando l’operazione richiede l’autorizzazione della BCE ai sensi dell’articolo 14. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n.…
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Art. 58 — Cessione di rapporti giuridici
1. La Banca d’Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e…