Categoria: Capo II – Autorizzazione all’attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
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Art. 13 — Albo
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell’elenco dei soggetti vigilati, la Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza…
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Art. 14 — Autorizzazione all’attività bancaria
1. L’autorizzazione all’attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato…
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Art. 15 — Succursali
01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non…
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Art. 16 — Libera prestazione di servizi
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.3. Le banche comunitarie…
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Art. 17 — Attività non ammesse al mutuo riconoscimento
1. La Banca d’Italia disciplina l’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
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Art. 18 — Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni dell’articolo 15, commi 01 e 1, e dell’art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.2. Le disposizioni dell’art.…