Categoria: Testo unico bancario
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Art. 53 ter — Misure macroprudenziali
1. La Banca d’Italia è autorità nazionale designata per l’adozione delle misure richiamate dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.
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Art. 67 ter — Poteri di intervento
1. La Banca d’Italia può: a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto…
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Art. 69 terdecies — Autorizzazione dell’accordo
1. Il progetto di accordo è sottoposto all’autorizzazione della Banca d’Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell’articolo 69 quindecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche dell’Unione europea aderenti all’accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.2. La Banca d’Italia disciplina il procedimento per l’autorizzazione di cui al comma 1.3.…
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Art. 75 — Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all’atto della nomina o successivamente nonché al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia cura che della chiusura dell’amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della…
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Art. 89 — Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far…
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Art. 96.2 — Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse
1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l’ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se ciò è autorizzato dal sistema di garanzia e nell’ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30…
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Art. 3 — Ministro dell’economia e delle finanze
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.2. In caso di urgenza il Ministro dell’economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve…
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Art. 16 — Libera prestazione di servizi
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.3. Le banche comunitarie…
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Art. 32 — Utili
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.
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Art. 43 — Nozione
1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse…
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Art. 54 — Vigilanza ispettiva
1. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell’Unione europea che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel…
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Art. 68 — Vigilanza ispettiva
1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell’articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie,…
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Art. 69 quaterdecies — Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e concessione del sostegno
1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell’articolo 69 terdecies è sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell’organo amministrativo sull’interesse della società ad aderire all’accordo nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L’accordo…
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Art. 75 bis — Commissari in temporaneo affiancamento
1. La Banca d’Italia, ricorrendo i presupposti indicati all’articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all’organo di amministrazione. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l’organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l’obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa…
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Art. 90 — Liquidazione dell’attivo
1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo.In caso di alienazione di beni immobili e di altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la Banca d’Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché…
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Art. 96 bis — Interventi
1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti: a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie; b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti; c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti. 1-bis. I sistemi di garanzia: a) effettuano, nei limiti e secondo le…
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Art. 4 — Banca d’Italia
1. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II. La Banca d’Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.2. La Banca d’Italia determina e rende pubblici previamente i…
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Art. 17 — Attività non ammesse al mutuo riconoscimento
1. La Banca d’Italia disciplina l’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
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Art. 32 bis — Morte del socio
1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, gli…
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Art. 44 — Garanzie
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 46.2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell’impresa finanziata: a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso…
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Art. 55 — Controlli sulle succursali in Italia di banche dell’Unione europea
1. La Banca d’Italia esercita controlli sulle succursali di banche dell’Unione europea nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite.
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Art. 69 — Collaborazione tra autorità e obblighi informativi
1. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell’Unione europea la Banca d’Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.1-bis. Nell’ambito degli accordi previsti al…
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Art. 69 quinquiesdecies — Condizioni per il sostegno
1. Il sostegno finanziario previsto dall’accordo è concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario; b) il sostegno finanziario è diretto a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle società…
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Art. 76 — Gestione provvisoria [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell’articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari…
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Art. 91 — Restituzioni e riparti
1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli…
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Art. 96 bis 1 — Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile
1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa , secondo quanto previsto dalla Sezione III, o della banca per la quale è stato adottato il provvedimento di cui all’articolo 96 bis 2, comma 01, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di…
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Art. 5 — Finalità e destinatari della vigilanza
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli…
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Art. 18 — Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni dell’articolo 15, commi 01 e 1, e dell’art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.2. Le disposizioni dell’art.…
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Art. 32 ter — Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall’articolo 32 bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all’articolo 2437 ter, secondo e…
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Art. 45 — Fondo interbancario di garanzia [ABROGATO]
[1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la…
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Art. 56 — Modificazioni statutarie
1. La Banca d’Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.2. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’accertamento previsto dal comma 1.
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Art. 69.1 — Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo
1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni: a) abbiano sede legale in Italia, non siano a loro volta controllate da una banca italiana o da un’altra società di partecipazione finanziaria o…
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Art. 69 sexiesdecies — Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni
1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d’Italia, che può vietare o limitarne l’esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all’articolo 69 quinquiesdecies non sono soddisfatte.2. La delibera di cui al comma 1 è trasmessa all’ABE nonché, se diverse dalla Banca d’Italia, all’autorità competente per la…
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Art. 77 — Succursali di banche di Stato terzo
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche di Stato terzo stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.1-bis. La Banca d’Italia informa dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria…
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Art. 92 — Adempimenti finali
1. Liquidato l’attivo , o una parte rilevante dello stesso, e prima dell’ultimo riparto ai creditori o dell’ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d’Italia, che ne autorizza…
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Art. 96 bis 2 — Modalità del rimborso dei depositi
01. Quando una banca si rende inadempiente all’obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d’Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l’accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe…
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Art. 6 — Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti…
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Art. 19 — Autorizzazioni
1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva: a) l’acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già…
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Art. 33 — Norme generali
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.1-bis. L’adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nell’albo delle società cooperative di cui…
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Art. 46 — Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi
1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; b) materie prime, prodotti…
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Art. 57 — Fusioni e scissioni
1. La Banca d’Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l’autorizzazione non è necessaria quando l’operazione richiede l’autorizzazione della BCE ai sensi dell’articolo 14. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n.…
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Art. 69.2 — Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell’Unione europea
1. Fuori dai casi previsti nell’articolo 60, comma 2, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell’Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.2. L’autorizzazione…
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Art. 69 septiesdecies — Norme applicabili e disposizioni di attuazione
1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391 bis, 2467, 2497 quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 163, [[n164ccrissimpr]], 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera…
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Art. 77 bis — Aumenti di capitale
1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125 bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali è stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l’avvio dell’amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati…
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Art. 92 bis — Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti
1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell’articolo 86, comma 6.2.…
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Art. 96 bis 3 — Obblighi dei sistemi di garanzia
1. I sistemi di garanzia: a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività; b) effettuano con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all’articolo 96 bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni…