Categoria: Testo unico bancario
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Art. 57 — Fusioni e scissioni
1. La Banca d’Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l’autorizzazione non è necessaria quando l’operazione richiede l’autorizzazione della BCE ai sensi dell’articolo 14. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n.…
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Art. 69.2 — Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell’Unione europea
1. Fuori dai casi previsti nell’articolo 60, comma 2, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell’Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.2. L’autorizzazione…
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Art. 69 septiesdecies — Norme applicabili e disposizioni di attuazione
1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391 bis, 2467, 2497 quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 163, [[n164ccrissimpr]], 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera…
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Art. 77 bis — Aumenti di capitale
1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125 bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali è stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l’avvio dell’amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati…
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Art. 92 bis — Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti
1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell’articolo 86, comma 6.2.…
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Art. 96 bis 3 — Obblighi dei sistemi di garanzia
1. I sistemi di garanzia: a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività; b) effettuano con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all’articolo 96 bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni…
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Art. 6 bis — Partecipazione al MVU e poteri della Banca d’Italia
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d’Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l’esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l’altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le…
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Art. 20 — Obblighi di comunicazione
1. La Banca d’Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l’esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una…
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Art. 34 — Soci
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare…
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Art. 47 — Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l’amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle…
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Art. 58 — Cessione di rapporti giuridici
1. La Banca d’Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e…
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Art. 69.3 — Impresa madre UE intermedia
1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, è stabilita in uno Stato terzo.2. Una banca italiana che appartiene a…
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Art. 69 octiesdecies — Presupposti
1. La Banca d’Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate all’articolo 69.2: a) le misure di cui all’articolo 69 noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del…
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Art. 78 — Banche autorizzate in Italia
1. La Banca d’Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
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Art. 93 — Concordato di liquidazione
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali.…
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Art. 96 bis 4 — Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia
1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l’immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.
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Art. 7 — Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste…
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Art. 21 — Richiesta di informazioni
1. La Banca d’Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.2. La Banca d’Italia può altresì richiedere agli amministratori delle…
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Art. 35 — Operatività
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni…
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Art. 48 — Credito su pegno
1. Le banche possono intraprendere l’esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d’Italia.
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Art. 60 — Composizione
1. Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.2. Capogruppo del gruppo bancario è: a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un’altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in…
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Art. 69 ter — Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo; b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61; c) alle società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma…
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Art. 69 noviesdecies — Attuazione del piano di risanamento e altre misure
1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53 bis e 67 ter, la Banca d’Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 69 octiesdecies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società indicate all’articolo 69.2 di dare attuazione, anche parziale, al…
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Art. 79 — Banche comunitarie
1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all’autorità competente dello Stato d’origine, la Banca d’Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di…
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Art. 94 — Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari liquidatori, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d’Italia.2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l’assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica…
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Art. 96 ter — Poteri della Banca d’Italia
1. La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti: a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una…
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Art. 8 — Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici
1. La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta…
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Art. 22 — Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche: a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; b) i casi, individuati dalla Banca d’Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall’articolo 19, comma 1, per effetto…
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Art. 36 — Fusioni e trasformazioni
1. La Banca d’Italia autorizza, nell’interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine…
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Art. 48 bis — Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato
1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’articolo 106 può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e…
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Art. 60 bis — Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo
1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l’autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L’autorizzazione è rilasciata e l’esenzione è concessa dalla Banca d’Italia congiuntamente, a seconda dei…
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Art. 69 quater — Piani di risanamento
1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l’adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo…
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Art. 69 vicies — Poteri di accertamento e flussi informativi
1. Quando sia accertata l’esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all’articolo 69 octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l’aggiornamento del piano di risoluzione, l’eventuale…
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Art. 80 — Provvedimento
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ma non quelli…
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Art. 95 — Succursali di banche extracomunitarie
1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall’articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.
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Art. 96 quater — Esclusione
1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall’adesione ai sistemi stessi.2. L’inadempimento è contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d’Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non…
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Art. 9 — Reclamo al CICR
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del…
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Art. 22 bis — Persone che agiscono di concerto
1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, è soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 19 anche l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando…
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Art. 37 — Utili
1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.3. La quota di utili che non…
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Art. 49 — Assegni circolari
1. La Banca d’Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.2. La Banca d’Italia determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute…
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Art. 61 — Ruolo della capogruppo
1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l’altro, il rispetto delle norme che disciplinano l’attività bancaria su base consolidata.2. [La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell’insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia in conformità delle deliberazioni del CICR,…
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Art. 69 quinquies — Piani di risanamento di gruppo
1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo…
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Art. 69 viciessemel — Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell’alta dirigenza
1. Al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 69 octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d’Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società indicate all’articolo 69.2. Si applica il…
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Art. 81 — Organi della procedura
1. La Banca d’Italia nomina: a) uno o più commissari liquidatori; b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. 1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche società o altri enti.1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base…
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Art. 95 bis — Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione
1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d’origine.1-bis. Le misure adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall’avvio della procedura di risanamento da parte dell’autorità…
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Art. 96 quater 1 — Prestiti fra sistemi di garanzia
1. Un sistema di garanzia può erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest’ultimo: a) non è in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell’insufficienza della propria dotazione finanziaria; b) ha già fatto ricorso ai contributi straordinari; c)…