Categoria: Testo unico bancario
-
Art. 126 bis — Disposizioni di carattere generale
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica. Allo Stato…
-
Art. 126 undevicies — Diritto al conto di base
1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, “conto di base”.2.…
-
Art. 128 septies — Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128 sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all’articolo 128 sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) sede legale e amministrativa o,…
-
Art. 132 bis — Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale
1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131 bis, 131 ter e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero…
-
Art. 144 quater — Criteri per la determinazione delle sanzioni
1. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d’Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di…
-
Art. 150 ter — Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo
01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria è consentita, previa modifica dello statuto sociale, l’emissione di azioni di finanziamento…
-
Art. 105 ter — Commissari in temporaneo affiancamento
1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all’articolo 75 bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una società indicata all’articolo 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del…
-
Art. 114 ter — Rimborso della moneta elettronica
1. L’emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell’articolo 126 novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all’articolo 2946 del codice civile.2. Il…
-
Art. 114 quinquiesdecies — Scambio di informazioni
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con: a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento; b) altre…
-
Art. 120 quinquies — Definizioni
1. Nel presente capo, l’espressione: a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a…
-
Art. 121 — Definizioni
1. Nel presente capo, l’espressione: a) “Codice del consumo” indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) “consumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) “contratto di credito” indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a…
-
Art. 126 ter — Spese applicabili [ABROGATO]
[1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge.2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione…
-
Art. 126 vicies — Apertura del conto di base
1. Fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 126 noviesdecies o se il consumatore è già titolare in Italia di…
-
Art. 128 octies — Incompatibilità
1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 128 sexies,…
-
Art. 133 — Abuso di denominazione
1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno…
-
Art. 144 quinquies — Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili
1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144 bis e 144 ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del…
-
Art. 150 quater — Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari
1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi…
-
Art. 106 — Albo degli intermediari finanziari
1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a…
-
Art. 114 quater — Istituti di moneta elettronica
1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia.1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nell’albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca…
-
Art. 114 sexiesdecies — Deroghe
1. La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento dall’applicazione, in tutto o in parte, di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi…
-
Art. 120 sexies — Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) contratti di credito in cui il finanziatore: 1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene…
-
Art. 122 — Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili…
-
Art. 126 quater — Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti
1. La Banca d’Italia disciplina: a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare,…
-
Art. 126 viciessemel — Caratteristiche del conto di base
1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Il decreto individua, per uno o più profili di clientela ai quali il conto di base è destinato,…
-
Art. 128 novies — Dipendenti e collaboratori
1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128 quinquies, lettera c), ad…
-
Art. 134 — Tutela dell’attività di vigilanza bancaria e finanziaria [ABROGATO]
[1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d’Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni…
-
Art. 144 sexies — Obbligo di astensione
1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.
-
Art. 151 — Banche pubbliche residue
1. L’operatività, l’organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
-
Art. 107 — Autorizzazione
1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale versato sia…
-
Art. 114 quinquies — Autorizzazione e operatività transfrontaliera
1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è…
-
Art. 114 septiesdecies — Prestatori del servizio di informazione sui conti
1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114 octies, 114 novies, commi 4 e 5, 114 undecies, commi 1 e 1-ter, 114 duodecies, 114 terdecies, 114 sexiesdecies; si applicano gli articoli 126 bis, comma 4, 126 quater, comma 1, lettera a), 128, 128 ter.
-
Art. 120 septies — Principi generali
1. Il finanziatore e l’intermediario del credito, nell’ambito delle attività disciplinate dal presente capo: a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori; b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli…
-
Art. 123 — Pubblicità
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo: a) il tasso d’interesse, specificando se…
-
Art. 126 quinquies — Contratto quadro
1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e l’articolo 118 bis, commi 2, 3 e 4. Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia.2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere…
-
Art. 126 viciesbis — Spese applicabili
1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, può essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell’articolo 126 vicies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili.2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in…
-
Art. 128 novies 1 — Operatività transfrontaliera
1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell’Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all’Organismo di cui all’articolo 128 undecies.2. Con riguardo ai contratti di credito…
-
Art. 135 — Reati societari
1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.
-
Art. 144 septies — Applicazione delle sanzioni nell’ambito del MVU
1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d’Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente…
-
Art. 152 — Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria
1. Entro il 1 gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell’esercizio dell’attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non…
-
Art. 108 — Vigilanza
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d’Italia può adottare, ove la…
-
Art. 114 quinquies 1 — Forme di tutela e patrimonio destinato
1. Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per l’emissione di moneta elettronica.2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, in attività che costituiscono…
-
Art. 114 octiesdecies — Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca
1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l’apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l’apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di…
-
Art. 120 octies — Pubblicità
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.2. Gli annunci pubblicitari che riportano il…
-
Art. 124 — Obblighi precontrattuali
1. Il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito…
-
Art. 126 sexies — Modifica unilaterale delle condizioni
1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126 quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta.2. Il…
-
Art. 126 viciester — Recesso
1. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 126 septies, commi 1 e 3.2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni: a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti; b) alla…
-
Art. 128 decies — Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo
1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall’articolo 128 quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d’Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.2. L’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni…
-
Art. 136 — Obbligazioni degli esponenti bancari
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità con l’esclusione del voto dell’esponente interessato e col voto favorevole di…
-
Art. 144 octies — Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia
1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 60 bis, comma 10, la Banca d’Italia chiede all’autorità competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore in…
-
Art. 153 — Disposizioni relative a particolari operazioni di credito
1. Fino all’emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia previste dall’art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d’Italia.3. Gli enti non bancari abilitati…
-
Art. 98 — Amministrazione straordinaria
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo italiana di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.2. L’amministrazione straordinaria della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall’art. 70, può essere disposta quando: a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 61, comma 4; b) una delle…
-
Art. 109 — Vigilanza consolidata
1. La Banca d’Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, delle banche di Stato terzo e dalle società finanziarie come definite dall’articolo 59,…
-
Art. 114 quinquies 2 — Vigilanza
1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.1-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di…
-
Art. 115 — Ambito di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell’attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si…
-
Art. 120 novies — Obblighi precontrattuali
1. Il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche: a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell’articolo 120…
-
Art. 124 bis — Verifica del merito creditizio
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.2. Se le parti convengono di modificare l’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il…
-
Art. 126 septies — Recesso
1. L’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite…
-
Art. 126 viciesquater — Conti di base per particolari categorie di consumatori
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le modalità per l’accesso ai conti di base gratuiti e…
-
Art. 128 undecies — Organismo
1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.2. I primi componenti dell’organo di gestione dell’Organismo sono nominati con…
-
Art. 137 — Mendacio e falso interno
1. [Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria…
-
Art. 144 novies — Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell’Unione europea
1. La Banca d’Italia applica le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni richiamate nell’articolo 69.2 esclusivamente su richiesta dell’autorità dello Stato dell’Unione europea competente all’esercizio della vigilanza consolidata. In questi casi la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 145.2. La Banca d’Italia può chiedere all’autorità dello Stato dell’Unione europea competente all’esercizio della…
-
Art. 154 — Fondo interbancario di garanzia
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall’art. 45, si applicano le disposizioni dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
-
Art. 98 bis — Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre…
-
Art. 110 — Rinvio
1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia.1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo…
-
Art. 114 quinquies 3 — Rinvio
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli…
-
Art. 116 — Pubblicità
1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato…
-
Art. 120 decies — Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito
1. L’intermediario del credito, in tempo utile prima dell’esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: a) la denominazione e la sede dell’intermediario del credito; b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi…
-
Art. 125 — Banche dati
1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l’accesso dei finanziatori degli Stati membri dell’Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni…
-
Art. 126 octies — Denominazione valutaria dei pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di…
-
Art. 126 viciesquinquies — Informazioni sul conto di base
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia.
-
Art. 128 duodecies — Disposizioni procedurali
1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128 quater, comma 2, e 128 sexies, comma 2, per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia,…
-
Art. 138 — Aggiotaggio bancario [ABROGATO]
[1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall’articolo 501 del codice penale. Restano fermi l’art. 501 del codice penale,…
-
Art. 145 — Procedura sanzionatoria
1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria,…
-
Art. 155 — Soggetti operanti nel settore finanziario [ABROGATO]
[1. I soggetti che esercitano le attività previste dall’art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.2. L’art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l’innovazione e lo…
-
Art. 99 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo italiana si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall’art. 80, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.3. I commissari liquidatori…
-
Art. 111 — Microcredito
1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463 bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a…
-
Art. 114 quinquies 4 — Deroghe
1. La Banca d’Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall’applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) le attività complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d’Italia in base al piano aziendale dell’istituto di moneta elettronica; tale limite in…
-
Art. 116 bis — Decisioni di rating
1. La Banca d’Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L’eventuale conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il cliente.
-
Art. 120 undecies — Verifica del merito creditizio
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica…
-
Art. 125 bis — Contratti e comunicazioni
1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata…
-
Art. 126 novies — Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica
1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall’articolo 114 ter può essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall’emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi: a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto; b) il detentore di moneta elettronica recede dal…
-
Art. 126 viciessexies — Educazione finanziaria
1. La Banca d’Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell’articolo 126 viciesquater, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie.2. La Banca d’Italia…
-
Art. 128 terdecies — Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organismo
1. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d’Italia può accedere al sistema…
-
Art. 139 — Partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari
1. L’omissione delle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonché la violazione delle disposizioni dell’articolo 24, commi 1 e 3, dell’articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è…
-
Art. 145 bis — Procedure contenziose
1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112 bis, 113 e 128 duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente,…
-
Art. 156 — Modifica di disposizioni legislative
1. L’art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente: “Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). – 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all’art. 4 vigilano sull’osservanza delle norme contenute…
-
Art. 4 — Banca d’Italia
1. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II. La Banca d’Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.2. La Banca d’Italia determina e rende pubblici previamente i…
-
Art. 17 — Attività non ammesse al mutuo riconoscimento
1. La Banca d’Italia disciplina l’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
-
Art. 32 bis — Morte del socio
1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, gli…
-
Art. 44 — Garanzie
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 46.2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell’impresa finanziata: a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso…
-
Art. 55 — Controlli sulle succursali in Italia di banche dell’Unione europea
1. La Banca d’Italia esercita controlli sulle succursali di banche dell’Unione europea nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite.
-
Art. 69 — Collaborazione tra autorità e obblighi informativi
1. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell’Unione europea la Banca d’Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.1-bis. Nell’ambito degli accordi previsti al…
-
Art. 69 quinquiesdecies — Condizioni per il sostegno
1. Il sostegno finanziario previsto dall’accordo è concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario; b) il sostegno finanziario è diretto a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle società…
-
Art. 76 — Gestione provvisoria [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell’articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari…
-
Art. 91 — Restituzioni e riparti
1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli…
-
Art. 96 bis 1 — Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile
1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa , secondo quanto previsto dalla Sezione III, o della banca per la quale è stato adottato il provvedimento di cui all’articolo 96 bis 2, comma 01, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di…
-
Art. 5 — Finalità e destinatari della vigilanza
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli…
-
Art. 18 — Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni dell’articolo 15, commi 01 e 1, e dell’art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.2. Le disposizioni dell’art.…
-
Art. 32 ter — Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall’articolo 32 bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all’articolo 2437 ter, secondo e…
-
Art. 45 — Fondo interbancario di garanzia [ABROGATO]
[1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la…