Categoria: Testo unico bancario
-
Art. 114 novies — Autorizzazione
1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta…
-
Art. 118 bis — Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento
1. Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall’articolo 119.2.…
-
Art. 120 quaterdecies 1 — Rimborso anticipato
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
-
Art. 125 sexies — Rimborso anticipato
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.2. I contratti di credito indicano…
-
Art. 126 quaterdecies — Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti
1. Quando il conto di pagamento è offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all’articolo 126 decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se l’acquisto del conto di pagamento è condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente.…
-
Art. 128 bis — Risoluzione delle controversie
1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività…
-
Art. 130 — Abusiva attività di raccolta del risparmio
1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
-
Art. 142 — Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione [ABROGATO]
[1. L’omessa dichiarazione di decadenza dall’ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall’articolo 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.]
-
Art. 147 — Altri poteri delle autorità creditizie
1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141,…
-
Art. 102 bis — Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa
1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole società italiane del gruppo, diverse dalle società strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all’articolo 80,…
-
Art. 113 bis — Sospensione degli organi di amministrazione e controllo
1. Qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d’Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell’intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Il…
-
Art. 114 decies — Operatività transfrontaliera
1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato…
-
Art. 119 — Comunicazioni periodiche alla clientela
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.2.…
-
Art. 120 quindecies — Inadempimento del consumatore
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno…
-
Art. 125 septies — Cessione dei crediti
1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell’articolo 1248 del codice civile.2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che…
-
Art. 126 quindecies — Servizio di trasferimento
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.2. Il servizio di trasferimento è avviato…
-
Art. 128 ter — Misure inibitorie
1. Qualora nell’esercizio dei controlli previsti dall’articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d’Italia può: a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti; b) inibire specifiche forme…
-
Art. 131 — Abusiva attività bancaria
1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
-
Art. 143 — Emissione di valori mobiliari [ABROGATO]
[L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell’operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3. 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un…
-
Art. 148 — Obbligazioni stanziabili [ABROGATO]
[1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d’Italia.]
-
Art. 103 — Organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello…
-
Art. 113 ter — Revoca dell’autorizzazione e liquidazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 113 bis, la Banca d’Italia, può disporre la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 1, quando: a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’intermediario; b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità; c) la revoca…
-
Art. 114 undecies — Rinvio
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia.1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento…
-
Art. 120 — Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno…
-
Art. 120 sexdecies — Osservatorio del mercato immobiliare
1. L’Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l’Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.
-
Art. 125 octies — Sconfinamento
1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole: a) lo sconfinamento; b) l’importo…
-
Art. 126 sexdecies — Spese applicabili per il servizio di trasferimento
1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore…
-
Art. 128 quater — Agenti in attività finanziaria
1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono…
-
Art. 131 bis — Abusiva emissione di moneta elettronica
1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall’articolo 114 bis senza essere iscritto nell’albo previsto dall’articolo 13 o in quello previsto dall’articolo 114 bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
-
Art. 144 — Altre sanzioni amministrative alle società o enti
1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento…
-
Art. 149 — Banche popolari
1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell’art. 29.2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto…
-
Art. 104 — Competenze giurisdizionali
1. Quando la capogruppo italiana sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’art. 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.2. [Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria…
-
Art. 114 — Norme finali
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 18, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attività indicate nell’articolo 106.2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Banca d’Italia, già…
-
Art. 114 duodecies — Conti di pagamento e forme di tutela
1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma…
-
Art. 120 bis — Recesso
1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.
-
Art. 120 septiesdecies — Remunerazioni e requisiti di professionalità
1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo nonché prestare…
-
Art. 125 novies — Intermediari del credito
1. L’intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l’ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.2. Il consumatore è informato dell’eventuale compenso da versare all’intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto…
-
Art. 126 septiesdecies — Obblighi informativi e responsabilità
1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis.2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche…
-
Art. 128 quinquies — Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria
1. L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 128 quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di…
-
Art. 131 ter — Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento
1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall’articolo 114 sexies senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 114 novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
-
Art. 144 bis — Ordine di porre termine alle violazioni
1. Per le violazioni previste dall’articolo 144, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d’Italia può, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell’ente una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine…
-
Art. 150 — Banche di credito cooperativo
1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 gennaio 1993 possono mantenere l’originaria denominazione purché integrata dall’espressione “credito cooperativo”.2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1 gennaio 1997.…
-
Art. 105 — Gruppi e società non iscritti all’albo
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo previsto dall’articolo 64 o dall’articolo 69.2, comma 3.
-
Art. 114 bis — Emissione di moneta elettronica
1. L’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.3. L’emittente di moneta…
-
Art. 114 terdecies — Patrimonio destinato
1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114 novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione…
-
Art. 120 ter — Estinzione anticipata dei mutui immobiliari
1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai…
-
Art. 120 octiesdecies — Pratiche di commercializzazione abbinata
1. È vietata l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.2. È fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall’articolo 28 del…
-
Art. 126 — Riservatezza delle informazioni
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall’articolo 125, comma 2, e 125 quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all’ordine…
-
Art. 126 duodevicies — Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario
1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario può richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore di servizi di pagamento di origine: a) fornisce gratuitamente al consumatore le informazioni…
-
Art. 128 sexies — Mediatori creditizi
1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto…
-
Art. 132 — Abusiva attività finanziaria
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.
-
Art. 144 ter — Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale
1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate dall’articolo 144, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni…
-
Art. 150 bis — Disposizioni in tema di banche cooperative
1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo,…
-
Art. 105 bis — Cooperazione tra autorità
1. La Banca d’Italia informa l’ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l’amministrazione straordinaria nei confronti: a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell’Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa; b) di una banca italiana soggetta a…
-
Art. 114 bis 1 — Distribuzione della moneta elettronica
1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione…
-
Art. 114 quaterdecies — Vigilanza
1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.1-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento,…
-
Art. 120 quater — Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità
1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l’esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all’articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.2. Per effetto della surrogazione di cui al comma…
-
Art. 120 noviesdecies — Disposizioni applicabili
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 118 bis,119, 120, comma 2, 120 ter, 120 quater.2. Il finanziatore e l’intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 127 bis.
-
Art. 126 bis — Disposizioni di carattere generale
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica. Allo Stato…
-
Art. 126 undevicies — Diritto al conto di base
1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, “conto di base”.2.…
-
Art. 128 septies — Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128 sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all’articolo 128 sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) sede legale e amministrativa o,…
-
Art. 132 bis — Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale
1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131 bis, 131 ter e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero…
-
Art. 144 quater — Criteri per la determinazione delle sanzioni
1. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d’Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di…
-
Art. 150 ter — Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo
01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria è consentita, previa modifica dello statuto sociale, l’emissione di azioni di finanziamento…
-
Art. 105 ter — Commissari in temporaneo affiancamento
1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all’articolo 75 bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una società indicata all’articolo 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del…
-
Art. 114 ter — Rimborso della moneta elettronica
1. L’emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell’articolo 126 novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all’articolo 2946 del codice civile.2. Il…
-
Art. 114 quinquiesdecies — Scambio di informazioni
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con: a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento; b) altre…
-
Art. 120 quinquies — Definizioni
1. Nel presente capo, l’espressione: a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a…
-
Art. 121 — Definizioni
1. Nel presente capo, l’espressione: a) “Codice del consumo” indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) “consumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; c) “contratto di credito” indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a…
-
Art. 126 ter — Spese applicabili [ABROGATO]
[1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge.2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione…
-
Art. 126 vicies — Apertura del conto di base
1. Fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 126 noviesdecies o se il consumatore è già titolare in Italia di…
-
Art. 128 octies — Incompatibilità
1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 128 sexies,…
-
Art. 133 — Abuso di denominazione
1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno…
-
Art. 144 quinquies — Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili
1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144 bis e 144 ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del…
-
Art. 150 quater — Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari
1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi…
-
Art. 106 — Albo degli intermediari finanziari
1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a…
-
Art. 114 quater — Istituti di moneta elettronica
1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia.1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nell’albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca…
-
Art. 114 sexiesdecies — Deroghe
1. La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento dall’applicazione, in tutto o in parte, di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi…
-
Art. 120 sexies — Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) contratti di credito in cui il finanziatore: 1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene…
-
Art. 122 — Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili…
-
Art. 126 quater — Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti
1. La Banca d’Italia disciplina: a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare,…
-
Art. 126 viciessemel — Caratteristiche del conto di base
1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Il decreto individua, per uno o più profili di clientela ai quali il conto di base è destinato,…
-
Art. 128 novies — Dipendenti e collaboratori
1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128 quinquies, lettera c), ad…
-
Art. 134 — Tutela dell’attività di vigilanza bancaria e finanziaria [ABROGATO]
[1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d’Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni…
-
Art. 144 sexies — Obbligo di astensione
1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.
-
Art. 151 — Banche pubbliche residue
1. L’operatività, l’organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
-
Art. 12 ter — Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito
1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000.2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12 bis emessi da una banca è pari ad almeno euro 150.000.3. I commi 1…
-
Art. 27 — Incompatibilità [ABROGATO]
[1. Il CICR può disciplinare l’assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l’applicazione dell’art. 26.]
-
Art. 40 — Estinzione anticipata e risoluzione del contratto
1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.2. La banca può invocare…
-
Art. 52 ter — Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia
1. La Banca d’Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.2. La Banca d’Italia tiene conto dei criteri di cui all’articolo 52 bis, comma 2, lettere a) e b),…
-
Art. 66 — Vigilanza informativa
1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell’articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d’Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h)…
-
Art. 69 decies — Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni
1. La Banca d’Italia può, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l’adesione…
-
Art. 72 — Poteri e funzionamento degli organi straordinari
1. Salvo che non sia diversamente specificato all’atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all’organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, può stabilire che ai commissari sono attribuiti…
-
Art. 86 — Accertamento del passivo
1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo…
-
Art. 95 septies — Applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004.
-
Art. 97 — Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d’Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società.2. Il provvedimento di sostituzione…
-
Art. 13 — Albo
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell’elenco dei soggetti vigilati, la Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza…
-
Art. 29 — Norme generali
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.2-bis. L’attivo della banca popolare non può superare 16 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.2-ter.…
-
Art. 40 bis — Cancellazione delle ipoteche
1. Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile e in deroga all’articolo 2847 del codice civile, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente…
-
Art. 53 — Vigilanza regolamentare
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l’adeguatezza patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni detenibili; d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle…