Categoria: DEFINIZIONE – Testo unico bancario

  • Art. 1 — Definizioni

    1. Nel presente decreto legislativo l’espressione: a) “autorità creditizie” indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia; a-bis) «autorità di risoluzione» indica la Banca d’Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,…