Categoria: Titolo V – Statuto dei lavoratori

  • Art. 33 — Collocamento [ABROGATO]

    [La commissione per il collocamento, di cui all’articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell’Ufficio…

  • Art. 34 — Richieste nominative di manodopera [ABROGATO]

    [A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro…