Categoria: Capo IV – Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi
-
Art. 16 — Norme transitorie
I ricorsi previsti dall’art. 1, primo comma, già esperibili in più gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori, qualora siano stati proposti o il relativo termine di proposizione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II,…
-
Art. 17 — Norma finale
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.