Categoria: Capo I – Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi
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Art. 1 — Ricorso
Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all’organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito; da parte di chi vi abbia interesse.Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e…
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Art. 2 — Termine – Presentazione
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.Il ricorso è presentato all’organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l’atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con…
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Art. 3 — Sospensione dell’esecuzione
D’ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall’art. 2, secondo comma, l’organo decidente può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato.
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Art. 4 — Istruttoria
L’organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell’atto impugnato.Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all’organo cui è diretto deduzioni e documenti.L’organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
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Art. 5 — Decisione
L’organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l’atto e rimette l’affare all’organo…
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Art. 6 — Silenzio
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.