Categoria: Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi
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Art. 12 — Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario
Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all’Adunanza generale.Prima dell’espressione del parere, il…
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Art. 13 — Parere su ricorso straordinario
L’organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l’istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell’atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se…
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Art. 14 — Decisione del ricorso straordinario
La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente [, conforme al parere del Consiglio di Stato].Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l’annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell’Amministrazione interessata, nel termine di…
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Art. 15 — Revocazione
I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall’art. 395 del codice di procedura civile.Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 del codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della…
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Art. 16 — Norme transitorie
I ricorsi previsti dall’art. 1, primo comma, già esperibili in più gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori, qualora siano stati proposti o il relativo termine di proposizione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II,…
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Art. 1 — Ricorso
Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all’organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito; da parte di chi vi abbia interesse.Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e…
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Art. 17 — Norma finale
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Art. 2 — Termine – Presentazione
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.Il ricorso è presentato all’organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l’atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con…
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Art. 3 — Sospensione dell’esecuzione
D’ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall’art. 2, secondo comma, l’organo decidente può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato.
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Art. 4 — Istruttoria
L’organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell’atto impugnato.Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all’organo cui è diretto deduzioni e documenti.L’organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
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Art. 5 — Decisione
L’organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l’atto e rimette l’affare all’organo…
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Art. 6 — Silenzio
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
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Art. 7 — Procedimento
Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all’organo che ha emanato l’atto impugnato.Per quanto non espressamente previsto dalla legge valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.
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Art. 8 — Ricorso
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
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Art. 9 — Termine – Presentazione
Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la…
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Art. 10 — Opposizione dei controinteressati
[I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di…
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Art. 11 — Istruttoria del ricorso – Richiesta di parere
Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall’art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia…