Categoria: Capo II – Disciplina a regime dei trasferimenti erariali
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Art. 39 — Fondo consolidato
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 1993:contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti…
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Art. 40 — Perequazione degli squilibri della fiscalità locale
1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell’ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito…
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Art. 41 — Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti
1. L’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 34, comma 3, è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall’approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane.2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale…
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Art. 42 — Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti
1. A decorrere dall’anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall’applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como.2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di…
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Art. 43 — Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati
1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell’articolo 35 è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall’articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e successive modificazioni: a)…
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Art. 44 — Certificazioni degli enti locali e dei consorzi [ABROGATO]
[1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal ragioniere.2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi…
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Art. 45 — Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie [ABROGATO]
[1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie.2. Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie: a) gli enti locali che…
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Art. 46 — Autofinanziamento di opere pubbliche [ABROGATO]
[1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti “chiavi…
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Art. 47 — Popolazione degli enti locali [ABROGATO]
[1. Le disposizioni del presente provvedimento legislativo e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all’inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla procedura del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano…
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Art. 48 — Ambito di applicazione delle norme
1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto agli enti locali della regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.
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Art. 49 — Norma di coordinamento finanziario
1. All’onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente decreto legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l’anno 1993 e per gli anni successivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
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Art. 34 — Assetto generale della contribuzione erariale
1. A decorrere dall’anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l’assegnazione dei seguenti fondi: a) fondo ordinario; b) fondo consolidato; c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. 2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il…
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Art. 50 — Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992
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Art. 35 — Fondo ordinario
1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell’addizionale sui consumi dell’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni…
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Art. 36 — Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali
1. 1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell’articolo 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue: a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato…
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Art. 37 — Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari
1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i…
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Art. 38 — Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all’ente locale
1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all’ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.2. L’importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 36, per il finanziamento dei servizi…