Categoria: Capo I – Disciplina dei trasferimenti erariali per il 1993
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Art. 28 — Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane
1. Per l’anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi: a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;…
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Art. 29 — Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane
1. A valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l’anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per l’anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,…
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Art. 30 — Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali
1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all’articolo 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere, per l’anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo spettante per l’anno 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento…
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Art. 31 — Contributo perequativo per i comuni
1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all’articolo 28, il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere per l’anno 1993 un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote: a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari…
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Art. 32 — Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati
1. A valere sul fondo di cui all’articolo 28 il Ministero dell’interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento così calcolati: a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane per mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella misura stabilita nei provvedimenti di concessione già…
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Art. 33 — Copertura tariffaria del costo di taluni servizi
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori, che…