Categoria: Capo II – Imposta provinciale per l’iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico
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Art. 21 — Sanzioni – Imposta suppletiva Soggetti obbligati al pagamento [ABROGATO]
[1. Per l’omissione o il ritardato pagamento dell’imposta prevista dall’articolo 20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.2. L’imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell’imposta…
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Art. 22 — Disciplina dell’imposta [ABROGATO]
[1. L’Automobile club d’Italia – ufficio provinciale del pubblico registro – nei termini e con le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’imposta e all’accertamento e irrogazione della soprattassa prevista nell’articolo 21. A tal fine si applicano le disposizioni di…
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Art. 20 — Istituzione dell’imposta [ABROGATO]
[1. È istituita l’imposta provinciale per l’iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L’imposta è dovuta, all’atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che richiede la formalità e deve essere corrisposta, contestualmente all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, nella misura…