Categoria: Titolo II – Riordino della finanza degli enti territoriali
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Art. 19 — Istituzione e disciplina del tributo
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e…
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Art. 20 — Istituzione dell’imposta [ABROGATO]
[1. È istituita l’imposta provinciale per l’iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L’imposta è dovuta, all’atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che richiede la formalità e deve essere corrisposta, contestualmente all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, nella misura…
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Art. 21 — Sanzioni – Imposta suppletiva Soggetti obbligati al pagamento [ABROGATO]
[1. Per l’omissione o il ritardato pagamento dell’imposta prevista dall’articolo 20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.2. L’imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell’imposta…
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Art. 22 — Disciplina dell’imposta [ABROGATO]
[1. L’Automobile club d’Italia – ufficio provinciale del pubblico registro – nei termini e con le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell’imposta e all’accertamento e irrogazione della soprattassa prevista nell’articolo 21. A tal fine si applicano le disposizioni di…