Categoria: Capo I – Imposta comunale sugli immobili

  • Art. 7 — Esenzioni

    1. Sono esenti dall’imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978,…

  • Art. 8 — Riduzioni e detrazioni dall’imposta

    1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha…

  • Art. 9 — Terreni condotti direttamente

    1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni…

  • Art. 10 — Versamenti e dichiarazioni

    1. L’imposta è dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma…

  • Art. 11 — Liquidazione ed accertamento

    3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti…

  • Art. 12 — Riscossione coattiva

    1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell’articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di…

  • Art. 13 — Rimborsi [ABROGATO]

    [1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata…

  • Art. 14 — Sanzioni ed interessi

    1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.3. Se l’omissione o l’errore…

  • Art. 15 — Contenzioso

    1. Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all’ufficio tributario il comune nei cui confronti…

  • Art. 16 — Indennità di espropriazione [ABROGATO]

    [1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l’indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriato ai fini dell’applicazione dell’imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all’indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all’indennità, è…

  • Art. 1 — Istituzione dell’imposta – Presupposto

    1. A decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).2. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

  • Art. 17 — Disposizioni finali

    1. L’imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.2. [Se alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili concorre il reddito dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa nei sensi indicati nel comma 2 dell’articolo 8, compete, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone…

  • Art. 2 — Definizione di fabbricati e aree

    1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1: a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei…

  • Art. 18 — Disposizioni transitorie

    1. Per l’anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili al sensi del comma 1 dell’articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 1993 deve essere effettuato dal 1 al 15 dicembre di tale anno.2. Entro il…

  • Art. 3 — Soggetti passivi

    1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.2. Nel caso…

  • Art. 4 — Soggetto attivo

    1. L’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L’imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo precedente quando la loro…

  • Art. 5 — Base imponibile

    1. Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1.2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal…

  • Art. 6 — Determinazione delle aliquote e dell’imposta

    1. L’aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,…