Categoria: Titolo IV – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
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Art. 70 — Esecuzione richiesta in via diplomatica
1. Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
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Art. 71 — Notificazione di atti di autorità straniere
1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui…
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Art. 64 — Riconoscimento di sentenze straniere
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano; b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla…
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Art. 65 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità…
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Art. 66 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato…
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Art. 67 — Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria ordinaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento.1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 30 del…
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Art. 68 — Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all’estero
1. Le norme di cui all’articolo 67 si applicano anche rispetto all’attuazione e all’esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.
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Art. 69 — Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.2. Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata,…