Categoria: Capo V – Adozione

  • Art. 38 — Adozione

    1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell’adozione sono regolati dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell’adozione. Tuttavia si applica il…

  • Art. 39 — Rapporto fra adottato e famiglia adottiva

    1. I rapporti personali e patrimoniali fra l’adottato e l’adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è…

  • Art. 40 — Giurisdizione in materia di adozione

    1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché: a) gli adottanti o uno di essi o l’adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia; b) l’adottando è un minore in stato di abbandono in Italia. 2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l’adottato e l’adottante o gli adottanti ed…

  • Art. 41 — Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione

    1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.