Categoria: Capo II – Capacità e diritti delle persone fisiche
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Art. 20 — Capacità giuridica delle persone fisiche
1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.
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Art. 21 — Commorienza
1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l’accertamento rileva.
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Art. 22 — Scomparsa, assenza e morte presunta
1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1: a) se l’ultima legge nazionale della persona era quella italiana; b) se l’ultima residenza della persona era in Italia; c)…
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Art. 23 — Capacità di agire delle persone fisiche
1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato…
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Art. 24 — Diritti della personalità
1. L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.