Categoria: Capo I – Disposizioni generali
-
Art. 13 — Rinvio
1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana. 2. L’applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa: a)…
-
Art. 14 — Conoscenza della legge straniera applicabile
1. L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche…
-
Art. 15 — Interpretazione e applicazione della legge straniera
1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.
-
Art. 16 — Ordine pubblico
1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
-
Art. 17 — Norme di applicazione necessaria
1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
-
Art. 18 — Ordinamenti plurilegislativi
1. Se nell’ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell’ordinamento.2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.
-
Art. 19 — Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze
1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati…