Categoria: Titolo II – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
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Art. 3 — Ambito della giurisdizione
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle…
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Art. 4 — Accettazione e deroga della giurisdizione
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all’articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero…
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Art. 5 — Azioni reali relative ad immobili siti all’estero
1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero.
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Art. 6 — Questioni preliminari
1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.
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Art. 7 — Pendenza di un processo straniero
1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria…
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Art. 8 — Momento determinante della giurisdizione
1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l’articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.
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Art. 9 — Giurisdizione volontaria
1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai…
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Art. 10 — Materia cautelare
1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.
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Art. 11 — Rilevabilità del difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 5, ovvero…
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Art. 12 — Legge regolatrice del processo
1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.