Categoria: Sezione 3 – Comitato europeo per la protezione dei dati
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Art. 72 — Procedura
1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento.2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
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Art. 73 — Presidente
1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice.2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.
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Art. 74 — Compiti del presidente
1. Il presidente ha il compito di: a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l’ordine del giorno; b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell’articolo 65 all’autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate; c) assicurare l’esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza…
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Art. 75 — Segreteria
1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.3. l personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche…
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Art. 76 — Riservatezza
1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo regolamento interno.2. L’accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Art. 68 — Comitato europeo per la protezione dei dati
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo dell’Unione ed è dotato di personalità giuridica.2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.3. Il comitato è composto dalla figura di vertice di un’autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi…
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Art. 69 — Indipendenza
1. Nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con indipendenza.2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 70, paragrafo 2, nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né…
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Art. 70 — Compiti del comitato
1. Il comitato garantisce l’applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare: a) sorveglia il presente regolamento e ne assicura l’applicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e 65 fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di controllo; b)…
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Art. 71 — Relazioni
1. Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell’Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.2. La relazione annuale include la valutazione dell’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni…