Categoria: Sezione 2 – Coerenza

  • Art. 65 — Composizione delle controversie da parte del comitato

    1. Al fine di assicurare l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi: a) se, in un caso di cui all’articolo 60, paragrafo 4, un’autorità di controllo interessata ha sollevato un’obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell’autorità capofila o l’autorità capofila…

  • Art. 66 — Procedura d’urgenza

    1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, un’autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui all’articolo 60, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio…

  • Art. 67 — Scambio di informazioni

    1. La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui all’articolo 64.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di…

  • Art. 63 — Meccanismo di coerenza

    1. Al fine di contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione, le autorità di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione.

  • Art. 64 — Parere del comitato europeo per la protezione dei dati

    1. Il comitato emette un parere ove un’autorità di controllo competente intenda adottare una delle misure in appresso. A tal fine, l’autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la decisione: a) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati…